(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 12 del 3 agosto 2022 - Anno 53) Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Adempimenti a carico dei beneficiari di contributi per interventi infrastrutturali in materia di viabilita' e mobilita' ciclistica 1. Dall'anno 2023 i soggetti attuatori beneficiari di contributi per interventi infrastrutturali in materia di viabilita' e mobilita' ciclistica con risorse iscritte a bilancio regionale sono tenuti, nel periodo compreso tra la data della comunicazione della delibera di concessione del contributo e la data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione delle opere, ai seguenti adempimenti: a) trasmettere alla Regione Liguria la scheda di monitoraggio, Appendice 6 delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 20222024)) e successive modificazioni e integrazioni, relativa allo stato di avanzamento degli interventi, nel rispetto della seguente tempistica: 1) primo invio entro un mese dalla data di comunicazione della delibera di concessione del contributo; 2) secondo invio entro la prima data utile tra le seguenti: 15 aprile (con aggiornamento dei dati al 31 marzo), 15 luglio (con aggiornamento dei dati al 30 giugno), 15 ottobre (con aggiornamento dei dati al 30 settembre) e 15 gennaio (dell'anno successivo a quello in cui e' stato assegnato il contributo, con aggiornamento dei dati al 31 dicembre dell'anno precedente); 3) invii successivi con cadenza trimestrale calcolata rispetto alla data di scadenza del secondo invio; b) trasmettere alla Regione l'istanza di erogazione degli acconti e del saldo del contributo concesso, corredata delle certificazioni rilasciate dal responsabile unico del procedimento redatte in conformita' a quanto previsto dalle linee guida di cui alla lettera a), entro sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla data di avvenuta consegna dei lavori, dalle date di raggiungimento delle quote percentuali di avanzamento lavori e dalla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione delle opere; c) trasmettere alla Regione, con riferimento ai contributi assegnati a valere sui fondi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni, la modulistica inerente il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti) e successive modificazioni e integrazioni, debitamente compilata e sottoscritta dai responsabili unici del procedimento, entro il 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno; d) procedere, con riferimento ai contributi assegnati a qualsiasi titolo quale finanziamento o cofinanziamento di opere pubbliche, all'invio dell'attestazione concernente il trimestrale aggiornamento sulla piattaforma della BDAP-MOP di cui al d.lgs. 229/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dei dati degli interventi finanziati. 2. L'inosservanza di uno o piu' adempimenti di cui al comma 1, reiterata per tre volte nell'arco temporale individuato dal medesimo comma, costituisce causa di inammissibilita' di successive istanze presentate per beneficiare di ulteriori contributi per interventi infrastrutturali in materia di viabilita' e mobilita' ciclistica a valere sulle tre annualita' di programmazione successive a quella in cui si e' verificata l'ultima inadempienza. 3. Dell'accertamento delle inadempienze e' data comunicazione scritta agli interessati. 4. La sanzione di cui al comma 2 non si applica alle istanze di contributo inerenti interventi aventi carattere di somma urgenza dichiarata ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.