(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
       Liguria - Parte I - n. 12 del 3 agosto 2022 - Anno 53) 
 
  Il  Consiglio  regionale  Assemblea  legislativa  della Liguria  ha
approvato. 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Adempimenti a carico dei beneficiari  di  contributi  per  interventi
  infrastrutturali in materia di viabilita' e mobilita' ciclistica 
 
  1. Dall'anno 2023 i soggetti attuatori  beneficiari  di  contributi
per interventi infrastrutturali in materia di viabilita' e  mobilita'
ciclistica con risorse iscritte a bilancio regionale sono tenuti, nel
periodo compreso tra la data della comunicazione  della  delibera  di
concessione del contributo e la data di emissione del certificato  di
collaudo  tecnico  amministrativo  o  del  certificato  di   regolare
esecuzione delle opere, ai seguenti adempimenti: 
    a) trasmettere alla Regione Liguria la  scheda  di  monitoraggio,
Appendice 6 delle linee guida di cui all'articolo 1, comma  6,  della
legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate  alla
legge di stabilita' regionale 2022 (Disposizioni  per  la  formazione
del bilancio di previsione 20222024)) e  successive  modificazioni  e
integrazioni, relativa allo stato di  avanzamento  degli  interventi,
nel rispetto della seguente tempistica: 
      1) primo invio entro un mese dalla data di comunicazione  della
delibera di concessione del contributo; 
      2) secondo invio entro la prima data utile tra le seguenti:  15
aprile (con aggiornamento dei dati  al  31  marzo),  15  luglio  (con
aggiornamento dei dati al 30 giugno), 15 ottobre  (con  aggiornamento
dei dati al 30 settembre) e 15 gennaio (dell'anno successivo a quello
in cui e' stato assegnato il contributo, con aggiornamento  dei  dati
al 31 dicembre dell'anno precedente); 
      3) invii successivi con cadenza trimestrale calcolata  rispetto
alla data di scadenza del secondo invio; 
    b) trasmettere alla Regione l'istanza di erogazione degli acconti
e del saldo del contributo concesso, corredata  delle  certificazioni
rilasciate  dal  responsabile  unico  del  procedimento  redatte   in
conformita' a quanto previsto dalle linee guida di cui  alla  lettera
a), entro sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla data  di
avvenuta consegna dei lavori,  dalle  date  di  raggiungimento  delle
quote percentuali di avanzamento lavori e dalla data di emissione del
certificato di collaudo tecnico amministrativo o del  certificato  di
regolare esecuzione delle opere; 
    c)  trasmettere  alla  Regione,  con  riferimento  ai  contributi
assegnati a valere sui fondi di cui alla legge 30 dicembre  2018,  n.
145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021)   e   successive
modificazioni e integrazioni, la modulistica inerente il  sistema  di
Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati  delle  Amministrazioni
Pubbliche (BDAP-MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre  2011,
n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),  f)  e  g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia  di  procedure  di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere  e  del  Fondo  progetti)  e  successive
modificazioni e integrazioni, debitamente  compilata  e  sottoscritta
dai responsabili unici  del  procedimento,  entro  il  15  marzo,  15
giugno, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno; 
    d) procedere, con riferimento ai contributi assegnati a qualsiasi
titolo quale finanziamento  o  cofinanziamento  di  opere  pubbliche,
all'invio dell'attestazione concernente il trimestrale  aggiornamento
sulla  piattaforma  della  BDAP-MOP  di  cui  al  d.lgs.  229/2011  e
successive modificazioni e integrazioni, dei  dati  degli  interventi
finanziati. 
  2. L'inosservanza di uno o piu' adempimenti  di  cui  al  comma  1,
reiterata per tre volte nell'arco temporale individuato dal  medesimo
comma, costituisce causa di inammissibilita'  di  successive  istanze
presentate per beneficiare di  ulteriori  contributi  per  interventi
infrastrutturali in materia di viabilita' e  mobilita'  ciclistica  a
valere sulle tre annualita' di programmazione successive a quella  in
cui si e' verificata l'ultima inadempienza. 
  3.  Dell'accertamento  delle  inadempienze  e'  data  comunicazione
scritta agli interessati. 
  4. La sanzione di cui al comma 2 non si  applica  alle  istanze  di
contributo inerenti interventi  aventi  carattere  di  somma  urgenza
dichiarata ai sensi del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50
(Codice  dei  contratti  pubblici)  e  successive   modificazioni   e
integrazioni.